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 BREVI CENNI SULLA NORMATIVA  
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La normativa vigente (art.74 C.d.S. e art 97 C.d.S.) prevede che i veicoli (quindi anche i ciclomotori) debbano avere impresso un numero identificativo di telaio, in una parte che non sia suscettibile di sostituzione durante la normale vita del mezzo (es. una struttura portante).

Nella pagina "Numero di Telaio",ne  trovate uno schema della collocazione per i modelli più comuni.

Il numero di telaio deve essere chiaramente leggibile in tutte le sue parti, qualora venga danneggiato, gli uffici mctc eseguono una ripunzonatura assegnando un nuovo numero e rilasciando un nuovo certificato di idoneità tecnica.

Le sanzioni per chi altera (in tutto o in parte) il numero identificativo di telaio, o per chi circola a bordo di un veicolo il cui identificativo di telaio sia alterato sono PENALI (art. 74/3^ e 6^ C.d.S.), pertanto anche chi sia stato truffato nell'acquisto, è perseguibile.

Nel caso in cui durante un controllo di poliza emerga che il veicolo è contraffatto, lo stesso viene sequestrato ai sensi dell'art.354 c.p.p. (sequestro penale) ed il trasgressore viene denunciato ai sensi dell'art.74 commi 3° e 6° del C.d.S. (Nuovo codice della strada).
Sul veicolo vengono effettuati accertamenti (esame elettrolitico e controllo del certificato di idoneità tecnica presso la casa costruttrice), per stabilire se lo stesso sia o meno di provenienza furtiva.
Dopo mesi di attesa deve comparire davanti al pretore per il dibattimento della causa. In tale sede il giudice (generalmente) tende ad imputare al malcapitato il reato di "incauto acquisto" o nel peggiore dei casi di "ricettazione".



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